LO SBLOCCA-CANTIERI È LEGGE

LE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI

 

Con 259 sì, 75 no e 45 astensioni, l'Aula della Camera dei deputati il 13 giugno scorso ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019 n 32 Sblocca cantieri, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici.  Il provvedimento è ora legge e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Per la sua operatività occorrono però 27 provvedimenti . Si tratta di un tornado di correzioni al Codice degli appalti che ora dovranno essere digerite da stazioni appaltanti e imprese, in attesa che prenda forma il nuovo regolamento unico attuativo Proviamo ad offrire una prima bussola interpretativa, condensando quelle che riteniamo siano le principali novità del decreto post conversione che impattano sulla disciplina degli appalti contenuta nel Dlgs 50 2016 escludendo al momento quelle novità che riguardano i commissari, le semplificazioni per i progetti in area sismica, la rigenerazione urbana e il capitolo terremoto.

1) Regolamento unico da varare entro 180 giorni
Come richiesto anche da CNA Costruzioni, viene superato i modello delle Linee Guida ANAC, riproponendo il ricorso ad un Regolamento Unico Le linee guida ANAC (quelle poche emanate) non hanno mai avuto quella flessibilità auspicata ed erano state spesso criticate nel merito. Viene pertanto e positivamente ripristinato un regolamento di attuazione del Codice che deve essere varato entro 180 giorni dalla conversione in legge del Decreto. Tuttavia, memori delle precedenti esperienze in materia di Regolamento attuativo del Codice, CNA Costruzioni aveva chiesto che fossero previsti almeno 3 Regolamenti attuativi (ad es uno in materia di qualificazione, uno sull’esecuzione, ed uno sulle stazioni appaltanti). A nostro avviso questa articolazione in più regolamenti avrebbe consentito di emanare celermente criteri e regole attuative su parti dove il dibattito è normalmente più semplice (es sull’esecuzione dei contratti di appalto), evitando che il possibile ritardo sull’emanazione delle regole riguardanti gli altri due capitoli potessero bloccare l’emanazione del Regolamento complessivo. Pertanto, siccome non è passata la nostra proposta, in attesa dell’emanazione del Regolamento Unico è facile prevedere che molte stazioni appaltanti rimandino le procedure di gara non ritenute urgenti o che presentino difficoltà normative In sostanza riteniamo che su questo tema sia stata emanata una norma ad alto rischio perché lascia le stazioni appaltanti e le imprese senza riferimenti procedurali chiari e precisi.

2) A rischio l'appalto integrato libero
Il decreto convertito sospende fino al 31 dicembre 2020 il divieto di affidamento congiunto di progetto e lavori Resta in vita però la norma che prevede che i lavori siano affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo e che l'affidamento congiunto, sulla base del progetto definitivo, possa riguardare solo i lavori ad alto tasso tecnologico, che deve però essere motivato nella determina a contrarre. Nonostante l'intenzione del Governo sia apparsa chiara aprire le porte all'appalto integrato è difficile che, messi di fronte all'incertezza, i funzionari pubblici decidano di percorre fino in fondo questa strada con il rischio di finire di fronte a un Tar.

3) Appalto integrato per manutenzioni
Fino al 2020 ok alle gare su progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione delle parti strutturali di opere e impianti.

4) Subappalti gara per gara con tetto massimo al 40% dell’importo complessivo
Una delle novità fondamentali dello Sblocca cantieri riguarda il subappalto autorizzato sino ad un massimo del 40 dell’importo complessivo dei lavori, percentuale che valuterà gara per gara la stazione appaltante (la disposizione opera sino al 31 dicembre 2020). La norma così come è passata non soddisfa appieno CNA Costruzioni che aveva proposto che si tornasse al “vecchio codice”, consentendo il subappalto del 30 della categoria prevalente e del 100 di tutte le categorie scorporabili/secondarie. Pare invece che questa norma, plasmata dal braccio di ferro fra le forze politiche al governo, costituisca un compromesso che non soddisfi davvero nessuno. Resta bassa la soglia al 40 e le stazioni appaltanti potranno eventualmente decidere di non ricorrere al subappalto oppure ricorrervi solo in misura meramente simbolica. Inoltre, la formulazione non pare che possa arrestare la procedura di infrazione comunitaria sul punto. Positiva invece la sospensione fino a dicembre del 2020 dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori negli appalti sotto soglia UE.

5) Tornano le procedure negoziate
Lo sforzo di semplificazione dello Sblocca cantieri si rileva soprattutto nella fascia delle opere sotto la soglia Ue di 5 5 milioni In questa fascia il criterio del prezzo più basso diventa una scelta pienamente legittima in alternativa all'offerta più vantaggiosa (che prima era invece obbligatoria sopra i due milioni), con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40 000 euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA. Da questa soglia fono a 150 000 euro si può aggiudicare con procedura negoziata consultando tre imprese Nella fascia tra 150 000 e 350 000 si possono consultare 10 imprese, mentre nella fascia 350 000 1 milione si possono consultare 15 imprese. Da 1 milione in su ci vuole la gara.

6) Piccoli Comuni: addio obbligo di centralizzare gli appalti
I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti. Il decreto, congela fino a tutto il 2020 l'obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l'acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie I Comuni non capoluogo, pertanto, dal momento dell'entrata in vigore del decreto legge possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie comunitarie, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

7) Qualificazione più facile per gli operatori economici
Finora per dimostrare i requisiti tecnico economici le imprese potevano attingere ai risultati ottenuti negli ultimi dieci anni. Ora questo limite, anche grazie ad una esplicita richiesta di CNA Costruzioni, viene innalzato a 15 anni. Un modo per permettere alle imprese di superare all'indietro gli anni peggiori delle crisi cominciata nel 2008 andando a pescare risultati non influenzati dal crollo produttivo causato alla crisi del settore che dura oltre dieci anni.

8) Offerte anomale
Per quanto continui ad essere abbastanza complicato il meccanismo di individuazione della soglia per il prezzo più basso, bisogna dar atto che è stato superato il sorteggio del metodo di calcolo Il legislatore resta fermo sulla necessità di non consentire la predeterminazione della soglia di anomalia tramite cordate di imprese. Da evidenziare tra le principali novità che è stato inserito l’obbligo di esclusione automatica sotto soglia per il prezzo più basso, e non più la mera facoltà (in caso di offerte maggiori di 10).

9) Punti di interesse per le imprese non presenti nel Disegno di legge approvato alla Camera e sui quali continua l’attenzione politica di CNA Costruzioni:

  • non è stata recepita la nostra proposta di favorire l’articolazione in lotti delle commesse, in modo da favorire le MPMI (questa assenza è parzialmente compensata dalla sospensione dell’obbligo di rivolgersi alle centrali uniche di committenza;
  • è rimasto il tetto al 30 della componente prezzo nelle offerte economicamente più vantaggiose, mentre CNA Costruzioni auspicava un innalzamento del tetto al 50.

DECRETO CRESCITA: UNA GRANDE VITTORIA VOLUTA FORTEMENTE DA CNA COSTRUZIONI
Nella seduta del 17 giugno le Commissioni riunite hanno proseguito l’esame degli emendamenti presentati al provvedimento in particolare all’art 10. E’ stato approvato l’emendamento 10 34 dei Relatori in materia di incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico. L’articolo 10 del Decreto Crescita, prima dell’approvazione dell’emendamento sopra richiamato, avrebbe concesso la facoltà all’impresa che esegue i lavori di riqualificazione energetica e statica degli edifici di fare uno sconto in fattura corrispondente all’importo delle detrazioni fiscali che spettano ai clienti/condòmini, in seguito rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Questa nuova modalità introdotta dall’articolo 10 non prevedeva per l’impresa fornitrice la possibilità di effettuare una seconda e ultima cessione del credito fiscale a terzi, così come invece avviene oggi, in osservanza della vigente normativa, regolamentata da una serie di circolari attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le imprese artigiane e piccole imprese del settore si sarebbero trovate così di fronte ad una situazione confusa e poco trasparente che rischiava di produrre una anomala concentrazione del mercato in mano a pochissimi soggetti che non rappresentano affatto gli operatori economici (le imprese artigiane e le pmi che intervengono in maniera diretta negli interventi di riqualificazione degli edifici.
Ad approfittare di questa situazione non sarebbero state certamente le micro e piccole imprese della filiera delle costruzioni che non possiedono né la capacità finanziaria né la capienza fiscale sufficiente per assorbire i crediti fiscali trasferiti e che, per attivare un volume significativo di operazioni, necessitano obbligatoriamente di disporre della facoltà dell’ulteriore cessione, non prevista dal nuovo meccanismo introdotto dall’articolo 10 in questione. Ad avvantaggiarsi di questo incomprensibile regalo competitivo sarebbero state solo le maggiori utilities operanti nel settore dell’energia, dotate di capacità finanziaria e sufficiente capienza fiscale. Con il paradosso però che queste ultime sarebbero state costrette a subappaltare i lavori alle micro e piccole imprese del settore che avrebbero dovuto accettare le regole di ingaggio a loro imposte, così come purtroppo già avviene da anni in questo mercato. Le multiutility sarebbero state pertanto le sole a beneficiare del duplice effetto del provvedimento la canalizzazione solo verso di esse delle attività promosse dal nuovo meccanismo e il minor costo finanziario connesso al periodo di compensazione fiscale dimezzato a 5 anni.
Questa anomalia della concorrenza, grazie proprio all’approvazione dell’emendamento sotto riportato, è stata risolta, così come fortemente richiesto da CNA Costruzioni che ha promosso l’emendamento, nell’unico modo possibile porre sullo stesso piano tutti gli operatori del mercato, permettendo all’impresa fornitrice che ha acquisito il credito fiscale in prima istanza dal condomino di poterlo cederlo per la seconda ed ultima volta ad un soggetto terzo. Finalmente è stata ripristinata la concorrenza nel mercato della riqualificazione energetica e sismica degli edifici.