STATUTO Modificato come da  nota prot. 2014/6607 dell’Agenzia dell’Entrate Direzione Regionale della Liguria

Art. 1  -  Denominazione.
È costituita l’associazione denominata “ARTI E MESTIERI”.

Art. 2  -  Sede.
L’associazione ha sede in Andora, via Divizia 5/F.
Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie amministrative.

Art. 3  -  Durata.
L’associazione ha durata fino alla delibera di scioglimento della stessa.

Art. 4  -  Scopo.
L’associazione intende perseguire le seguenti attività: favorire la formazione e l’inserimento dei giovani nelle attività artigiane, nessuna esclusa, e contribuire allo sviluppo del settore.

Art. 5  -  Associati.
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’associazione. La qualifica di associato è intrasmissibile.

Art. 6  -  Diritti degli associati.
Gli associati hanno i seguenti diritti:
1) eleggere il consiglio direttivo;
2) approvare il rendiconto annuale;
3) partecipare alle iniziative organizzate dall’associazione.

Art. 7  -  Doveri degli associati.
Gli associati hanno i seguenti doveri:
1) versare la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;
2) partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
3) impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
4) tenere un comportamento verso gli altri associati e i terzi improntato alla correttezza e all’assoluta buona fede.

Art. 8  -  Esclusione degli associati.
L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall’ associazione con delibera del consiglio direttivo.

Art. 9  -  Organi dell’associazione.
Sono organi dell’ associazione:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente.

Art. 10  -  Composizione dell’assemblea.
L’assemblea si compone di tutti gli associati. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione.

Art. 11  -  Convocazione dell’assemblea.
L’assemblea si riunisce su convocazione del consiglio direttivo. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione: il giorno, l’ora e il luogo dove si terra’ la riunione, nonchè l’ordine del giorno. L’avviso scritto sarà inviato presso il domicilio di ciascun associato entro quindici giorni dalla data di convocazione. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 12  -  Validita’ dell’assemblea.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, o anche a mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri associati; ciascun associato non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti all’assemblea, in proprio o a mezzo delega, con le modalità indicate sopra.

Art. 13  -  Votazioni.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Art. 14  -  Verbalizzazione.
Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale puo’ essere consultato da tutti gli associati.

Art. 15  -  Composizione del consiglio direttivo.
L’ associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da n.  6  membri eletti dall’assemblea degli associati tra i propri componenti. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni.

Art. 16  -  Convocazione del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente dell’associazione con avviso scritto, indicante il giorno, l’ora e il luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno, da inviarsi presso il domicilio del consigliere entro cinque giorni dalla data della convocazione.

Art. 17  -  Validità del consiglio direttivo.
Le delibere del consiglio direttivo sono valide se prese con il voto favorevole di almeno 4   consiglieri. In caso di votazione che si conclude con risultato paritario, il voto del presidente ha valenza doppia.

Art. 18  -  Funzioni del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.

Art. 19  -  Verbalizzazione.
Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente. Il Presidente ne cura la custodia presso i locali dell’associazione.

Art. 20  -   Presidente dell’ associazione.
Il Presidente dell’associazione è anche Presidente  del Consiglio direttivo. Il Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra i consiglieri e rimane in carica 5 anni. Il Presidente è unico rappresentante dell’associazione nei confronti dei terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo. È facoltà del presidente nominare nel direttivo associati dotati di particolare competenze, nonché destituire membri del direttivo che non adempiano ai loro compiti.

Art. 21  -  Compensi.
I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o gettoni di presenza. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico ricevuto.

Art. 22  -  Beni dell’associazione.
I beni dell’associazione sono: immobili, mobili  e mobili registrati. Tutti i beni appartenenti all’ associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti i associati.

Art. 23  -  Contributi.
I contributi degli associati sono costituiti dalla  quota annuale il cui importo viene stabilito dal  Consiglio direttivo. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione de rendiconto annuale.

Art. 24  -  Patrimonio.
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
1) Quote di iscrizione dei associati;
2) Contributi e liberalità ricevute.

Art. 25  -  Esercizio sociale.
L’esercizio sociale decorre dal  1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26  -  Rendiconto annuale.
Al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.

Art. 27  -  Destinazione degli utili.
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’ associazione.