Art. 1 - Denominazione.
È costituita l’associazione denominata “ARTI E MESTIERI”.
Art. 2 - Sede.
L’associazione ha sede in Andora, via Divizia 5/F.
Con delibera del Consiglio direttivo, potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie
amministrative.
Art. 3 - Durata.
L’associazione ha durata fino alla delibera di scioglimento della stessa.
Art. 4 - Scopo.
L’associazione intende perseguire le seguenti attività:
favorire la formazione e l’inserimento dei giovani nelle attività
artigiane, nessuna esclusa, e contribuire allo sviluppo del settore.
Art. 5 - Associati.
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere
associati tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi
dell’organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le
proprie possibilità e capacità, a realizzarli. È esclusa ogni
forma di partecipazione temporanea all’associazione. La
qualifica di associato è intrasmissibile.
Art. 6 - Diritti degli associati.
Gli associati hanno i seguenti diritti:
1) eleggere il consiglio direttivo;
2) approvare il rendiconto annuale;
3) partecipare alle iniziative organizzate dall’associazione.
Art. 7 - Doveri degli associati.
Gli associati hanno i seguenti doveri:
1) versare la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo;
2) partecipare alle assemblee convocate nel corso dell’anno;
3) impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;
4) tenere un comportamento verso gli altri associati e i terzi improntato alla correttezza e all’assoluta buona fede.
Art. 8 - Esclusione degli associati.
L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente
statuto può essere escluso dall’ associazione con delibera del
consiglio direttivo.
Art. 9 - Organi dell’associazione.
Sono organi dell’ associazione:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente.
Art. 10 - Composizione dell’assemblea.
L’assemblea si compone di tutti gli associati. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione.
Art. 11 - Convocazione dell’assemblea.
L’assemblea si riunisce su convocazione del consiglio
direttivo. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto,
contenente sia per la prima convocazione che per la seconda
convocazione: il giorno, l’ora e il luogo dove si terra’ la riunione,
nonchè l’ordine del giorno. L’avviso scritto sarà inviato presso il
domicilio di ciascun associato entro quindici giorni dalla data di
convocazione. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta
l’anno per l’approvazione del rendiconto annuale entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 12 - Validita’ dell’assemblea.
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati, o anche a
mezzo delega, da conferirsi esclusivamente ad altri associati; ciascun
associato non può avere più di due deleghe. In seconda
convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli
intervenuti all’assemblea, in proprio o a mezzo delega, con le
modalità indicate sopra.
Art. 13 - Votazioni.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti.
Art. 14 - Verbalizzazione.
Le delibere delle assemblee vengono riassunte in un verbale
redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
Il verbale puo’ essere consultato da tutti gli associati.
Art. 15 - Composizione del consiglio direttivo.
L’ associazione è amministrata da un consiglio direttivo
composto da n. 6 membri eletti dall’assemblea degli associati
tra i propri componenti. Il consiglio direttivo dura in carica 5
anni.
Art. 16 - Convocazione del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente
dell’associazione con avviso scritto, indicante il giorno, l’ora e il
luogo dove si terrà la riunione, l’ordine del giorno, da inviarsi
presso il domicilio del consigliere entro cinque giorni dalla data
della convocazione.
Art. 17 - Validità del consiglio direttivo.
Le delibere del consiglio direttivo sono valide se prese con il
voto favorevole di almeno 4 consiglieri. In caso di votazione
che si conclude con risultato paritario, il voto del presidente ha
valenza doppia.
Art. 18 - Funzioni del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Art. 19 - Verbalizzazione.
Le delibere del Consiglio direttivo vengono riassunte in un
verbale redatto da un consigliere e sottoscritto dal Presidente.
Il Presidente ne cura la custodia presso i locali dell’associazione.
Art. 20 - Presidente dell’ associazione.
Il Presidente dell’associazione è anche Presidente del
Consiglio direttivo. Il Presidente dell’associazione è eletto
dall’assemblea tra i consiglieri e rimane in carica 5 anni. Il
Presidente è unico rappresentante dell’associazione nei confronti dei
terzi, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio direttivo. È facoltà del presidente nominare nel direttivo
associati dotati di particolare competenze, nonché destituire membri
del direttivo che non adempiano ai loro compiti.
Art. 21 - Compensi.
I consiglieri ed il Presidente non hanno diritto a compensi e/o
gettoni di presenza. Hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute nell’espletamento dell’incarico ricevuto.
Art. 22 - Beni dell’associazione.
I beni dell’associazione sono: immobili, mobili e mobili
registrati. Tutti i beni appartenenti all’ associazione sono
elencati in apposito inventario, depositato presso la sede
dell’associazione e consultabile da tutti i associati.
Art. 23 - Contributi.
I contributi degli associati sono costituiti dalla quota
annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio direttivo.
Le quote annuali devono essere versate entro il termine
dell’approvazione de rendiconto annuale.
Art. 24 - Patrimonio.
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
1) Quote di iscrizione dei associati;
2) Contributi e liberalità ricevute.
Art. 25 - Esercizio sociale.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 26 - Rendiconto annuale.
Al termine dell’esercizio il Consiglio direttivo provvede alla
redazione del rendiconto annuale e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello a cui
il rendiconto si riferisce.
Art. 27 - Destinazione degli utili.
Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, le riserve e i fondi di gestione ed il
capitale durante la vita dell’ associazione.